*LA CERTIFICAZIONE MEDICA

Cos’è un certificato medico e quali requisiti deve avere? Quali sono gli obblighi, secondo la legge e il codice deontologico, a cui deve attenersi il medico che certifica? Che differenza c’è fra referto e denuncia? Come gestire correttamente la certificazione in ambito previdenziale? Come si redigono i principali certificati? Grazie al contributo dei componenti della Commissione sulla certificazione medica della FNOMCeO, coordinato dal Presidente dell'Ordine di Bergamo, Guido Marinoni, il documento si propone come strumento di supporto all’attività di certificazione, una delle incombenze più frequenti dei medici nei loro diversi ruoli professionali, ma talvolta, data la sua complessità, fonte di dubbi o problemi. SCARICA IL VADEMECUM

 

*LE CERTIFICAZIONI PER INFORTUNI INAIL

Scarica (oltre al comunicato e ad un’ulteriore documentazione Inail) i modelli cartacei predisposti dall’Ordine. Segnaliamo che detti modelli - da inviare esclusivamente dalla propria Pec agli indirizzi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - possono essere utilizzati solo in caso di difficoltà di utilizzo della trasmissione telematica.
Per quanto riguarda il pagamento dei certificati (che devono essere rilasciati gratuitamente agli infortunati) si ricorda che dall’1 gennaio 2019 l’Inail non provvede più a liquidare le competenze relative in quanto i fondi sono stati attribuiti alle regioni e serviranno per aumentare la quota capitaria. Detto aumento entrerà a regime non appena sottoscritto il nuovo accordo collettivo nazionale: verranno comunque corrisposti gli arretrati a partire dall’1 gennaio 2019.

SCARICA:  Ordine modulo primo certificato di infortunioOrdine modulo certificato di continuazioneOrdine modulo certificato definitivoInformativa ai Medici di Medicina GeneraleCertificato medico Inail

CONSULTA la Guida certificazione on line di Inail.

 

*MALATTIA E VISITA DI CONTROLLO: L'OPUSCOLO DELL'INPS

Nell'opuscolo informativo dell'Inps (aggiornato a luglio 2018) dedicato alla certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici sono descritte le regole per la gestione delle assenze per malattia e del certificato medico elettronico.

Certificazione di malattia e visite mediche di controllo 

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Consulta la nota (12 maggio 2021) dell'Inps sull'obbligo di trasmissione telematica della certificazione di gravidanza 

Consulta gli allegati in tema di linee guida per i medici che certificano i certificati di malattia e relativi all'esclusione dell'obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato e in tema di modalità per l'adozione del sistema del doppio certificato per il personale militare.

Comunicazione 68/2016 e Allegato INPSComunicazione 69/2016

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Si ricorda che in caso di malfunzionamento del sistema on line è possibile rilasciare i certificati in modalità cartacea che in ogni caso devono indicare i dati anagrafici del paziente, i giorni di malattia, la data di inizio e di fine malattia e, nella copia indirizzata all'Inps, la diagnosi. Ulteriori dettagli sono disponibili nel Manuale di benvenuto scaricabile da questo sito sempre in Segreteria.

Leggi la nota di Regione Lombardia e le spiegazioni relative trasmissione telematica certificati di malattia in sede di dimissione di ricovero

Leggi la nota del Ministero dell'Interno sulle particolari disposizioni per la Polizia di Stato

Scarica la circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione sulle indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato

Leggi la legge 111 del 15 luglio 2011: introduce innovazioni in tema di controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, regime di reperibilità, assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

 

*CERTIFICATI PER ATTIVITÀ SPORTIVA

Proponiamo una soluzione che ci auguriamo definitiva, e comunque per ora valida, del complesso problema del rilascio della certificazione per attività sportiva. All'elaborato hanno partecipato rappresentanti dell'Ordine, della medicina generale, della pediatria e dell'Asl.

I cosiddetti Decreto Balduzzi - DM 24/04/2013 e Decreto del Fare - Legge 09/08/2013 n. 98, hanno definito le certificazioni per attività sportiva. A ulteriore chiarimento, e per doverosa informativa, leggendo il combinato disposto delle due norme si comunica quanto segue:

1) Per l'attività ludico-motoria, e cioè l'attività praticata da soggetti non tesserati, attività in forma individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, e non regolamentata da organismi sportivi, viene soppresso l'obbligo della certificazione.

2) Per l'attività sportiva non agonistica, così come definita dall'art. 3 del Decreto Balduzzi, permane l'obbligo della certificazione, ma viene rinviata alla valutazione del medico la prescrizione di ulteriori esami e indagini diagnostiche; è possibile che il medico richieda un ecg di screening sulla base di alcune indicazioni della letteratura scientifica. Tale prestazione è a carico dell'assistito.

3) Per l'attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, di cui all'art. 4 del Decreto Balduzzi, viene confermato quanto già previsto. E' necessario lo step test oppure il test da sforzo. Tali prestazioni sono a carico dell'assistito.

Si ritiene anche necessario precisare che:
A) Solo i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti in Medicina dello Sport e i medici della Federazione medico sportiva italiana del Coni, possono rilasciare i certificati per l'attività sportiva non agonistica e per quella ad elevato impegno cardiovascolare, sugli appositi moduli allegati al decreto;

B) La soppressione dell'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria lascia comunque spazio ad eventuale richiesta; infatti, la norma non impone il divieto assoluto, e quindi qualche struttura privata potrebbe comunque richiederla, per autotutela o per fini assicurativi previsti nei regolamenti di funzionamento o addirittura negli statuti di costituzione della società.
In tal caso la certificazione dovrebbe essere rilasciata con le modalità e gli accertamenti previsti dal Decreto Balduzzi.
Il medico non può rifiutare la certificazione secondo quanto disposto dall'art. 24 del Codice di Deontologia Medica. Limitatamente agli assistiti di cui al punto A dell'allegato all'art. 2 del Decreto Balduzzi – assistiti senza fattori di rischio - il certificato per l'attività ludico-motoria può essere rilasciato da qualsiasi medico.

Scarica il Decreto 24 aprile 2013 con i fac-simile di certificazione 

Attenzione: attività sportiva non agonistica

FNOMCEO COMUNICAZIONE n.89: Decreto 8 agosto 2014 Approvazione linee guida certificati medici attività sportiva non agonistica

Regione Lombardia: scuole e certificazioni attività sportiva non agonistica

Circolare Coni 10_06_2016 

 

*PORTO D'ARMI - CERTIFICAZIONE MEDICA

Consulta le disposizioni di interesse della professione medica pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 209/2018.

Comunicazione Fnomceo n. 87/2018 -  Certificato autorizzazione porto d'armi